Bonus videosorveglianza e sicurezza, tutto quello che c’è da sapere
NEWS DI Normative (fonte: lavorincasa.it)
La legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto all’art.1, co. 982 (il numero del comma non è un errore!) un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito (nel limite totale di 15 milioni di euro per il 2016) per le spese sostenute – da persone fisiche al di fuori dell’esericizo dell’attività di lavoro autonomo o di impresa – per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, o connesse alla stipula di contratti con istituti di vigilanza; spese che devono essere – ma ci sembra pleonastica la precisazione operata dalla legge – «dirette alla prevenzione di attività criminali».
La norma prevede poi l’emanazione di un decreto ministeriale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, per la definizione dei criteri e delle procedure per l’ottenimento del beneficio, nonché per il recupero del medesimo nei casi di fruizione illegittima, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate al mantenimento della spesa nei 15 milioni di cui sopra.
Decreto attuativo 6 dicembre 2016 , bonus videosorveglianza
Quel decreto ministeriale, atteso per molti mesi, è arrivato a dicembre del 2016 (con la pubblicazione nella GU del 22.12.2016).
Vedremo qui cosa prevede ulteriormente il decreto rispetto alla previsione della legge di stabilità 2016.
Innanzitutto, viene chiarito che l’agevolazione vale solo per le spese sostenute nel 2016 (la legge di stabilità si era riferita al 2016 solo indicando il limite complessivo entro cui doveva ammettersi il credito d’imposta).
L’ambito temporale del beneficio è quindi ad oggi delimitato al 2016.
E l’ambito temporale è rimasto tale anche con la legge di bilancio per il 2017, che non ha previsto alcunchè riguardo al bonus in parola.Come già detto, deve trattarsi di spese sostenute al di fuori attività di impresa o di lavoro autonomo, a meno che, aggiunge il decreto, esse non si riferiscano ad un immobile adibito «promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente»; in tal caso il credito è riconosciuto, ma è ridotto della metà.
Calcolo del credito d’imposta e modalità di riconoscimento del bonus sicurezza
Per ottenere il credito d’imposta, chi rientra nella categoria indicata dalla norma deve inviare per via telematica un’istanza all’Agenzia delle entrate. Nell’istanza i soggetti richiedenti devono indicare l’importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016. Sulla base del rapporto tra risorse stanziate e richieste pervenute, l’Agenzia delle entrate individuerà (entro il 31 marzo 2017) la percentuale massima spettante a ciascun richiedente come credito d’imposta.
Il decreto poi risponde ad uno dei quesiti più diffusi posti dalla norma – quello riguardante la cumulabilità tra il beneficio in questione e le altre agevolazioni di natura fiscale riguardanti le stesse spese – e la risposta è no, non è cumulabile.
Fruizione del credito d’imposta per ottenre il bonus sicurezza
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2016 e sarà utilizzabile in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
A tal fine, il modello F24 utilizzato per il pagamento deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate; in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo (dunque non coloro che chiedono di usufuire del beneficio con riferimento ad immobili utilizzati promiscuamente («all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente») possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta eventualmente non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
Naturalmente, se l’Agenzia accerterà che l’agevolazione non spetta, procederà al recupero dell’importo.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
È stato poi emesso l’annunciato provvedimento dell’Agenzia delle entrate (il n. 33037 del 14 febbraio 2017, riguardante «Modalità e termini di presentazione dell’istanza»).
Il provvedimento specifica il contenuto che deve avere l’istanza, prevedendo che ai fini della richiesta di attribuzione del credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate: il proprio codice fiscale, il codice fiscale del fornitore del bene o servizio, le fatture (numero, data e importo comprensivo dell’iva) relative ai beni e servizi acquisiti, specificando se la fattura è relativa ad un immobile «adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente».
L’istanza può essere presentata solo in via telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati (di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), come ad es. i commercialisti.
Per ogni istanza inviata, il sistema rilascerà relativa ricevuta.
E’ ammesso l’invio di un’unica richiesta (riguardante tutte le spese sostenute nel 2016).
Nel caso di invio di più istanze da parte di uno stesso soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata, la quale sostituirà e annullerà le precedenti.
Come previsto dal decreto, il provvedimento individua anche il termine per inviare l’istanza.
L’istanza può dunque essere presentata dal 20 febbraio al 20 marzo 2017.
Il credito d’imposta maturato può essere utilizzato solo in compensazione per il pagamento delle imposte (ai sensi dell’art. 17 del D. lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Chi non è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo può utilizzare il credito anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Ecco un link al pieghevole dell’Agenzia delle entrate sul beneficio.
Bonus sicurezza e detrazioni fiscali sulla casa
Come anticipato, la legge di bilancio 2017 non menziona affatto il credito d’imposta in parola.
Il beneficio dunque, previsto espressamente per il 2016 non esiste per il 2017.
Cosa si può fare allora se si sostengono spese del genere nel 2017?
Una soluzione c’é: permangono infatti, nel 2017, le detrazioni previste per le ristrutturazioni; in tal caso il beneficio in via ordinaria (ex art. 16-bis, DPR 917/1986) consiste nella detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, da un po’ di anni a questa parte (compreso il 2017 con la legge di bilancio 2017), in virtù di norme con vigenza limitata nel tempo, la percentuale è salita al 50% e l’ammontare complessivo delle spese è salito a 96.000 euro, salvo le eccezioni espresse.
Tornando al discorso, ricordiamo che l’art.1 lett.f, D.P.R. n. 917/1986 ammette al beneficio della detrazione – tra gli altri – gli interventi relativi «all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi».
In questo caso sono ammesse dalla guida dell’Agenzia delle entrate 2016 (superata su vari aspetti, ma non, ci sembra, su questo), ad es., le spese sostenute per: «installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline».
Nella guida sono espressamente escluse quelle sostenute per stipulare il contratto con l’istituto di vigilanza.
Naturalmente, data l’esclusione – nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate – della cumulabilità tra il beneficio in parola ed altri riguardanti le stesse spese, per il 2016 si potrà, avendone i requisiti, usufruire dell’uno o dell’altro (non di entrambi).
Ricordiamo inoltre che gli impianti di sicurezza rientrano nell’elenco dei beni significativi, cioè quei beni la cui cessione, (nell’ambito di interventi di manutenzione su immobili residenziali e solo in caso di appalto) è soggetta all’aliqouta iva del 10% fino a concorrenza della prestazione, al netto del valore dei beni stessi.